INFORMATIVAESENZIONI

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LAC CALABRO'ESENZIONI

Per poter usufruire delle analisi in regime di convenzionamento il paziente deve presentare:

  • Tessera Sanitaria
  • Documento di identità per procedere alla fase di identificazione
  • idonea impegnativa contenente: Nome e Cognome, indirizzo, Codice Fiscale, eventuale diritto all’esenzione del pagamento della prestazione certificato dal Medico Curante, specificazione delle prescrizioni analitiche (max 8 esami per ricetta), timbro e firma del Medico richiedente, data di emissione della ricetta.

La normativa vigente sul diritto all’esenzione dal pagamento delle analisi è a disposizione dell’utente. I pazienti non aventi diritto all’esenzione, e in possesso della richiesta di esami sul ricettario del SSN, sono tenuti al pagamento del ticket secondo le Tariffe vigenti, a disposizione del pubblico presso l’Accettazione.

Al termine dell’accettazione viene comunicata all’utente la data e l’ora di consegna del referto. L’elenco degli esami di laboratorio, che la struttura è in grado di effettuare, è riportato in apposito documento  INFORMAZIONI AL PUBBLICO, a disposizione presso l’Accettazione.

Il paziente prima di sottoporsi al prelievo è invitato ad informarsi sui tempi previsti per la consegna dei risultati.

ESENZIONI PER REDDITO E PER ETA'

(DM 11 Dicembre 2009  Gazzetta Ufficiale n.302 del 30/12/2009)

L’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base del reddito e/o dell’età è riservata a:

  • bambini di età inferiore ai sei anni e a persone di età superiore ai 65 anni, con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ai 36.151,98 euro. L’ esenzione è personale, dunque non estendibile ad altri familiari (CODICE ESENZIONE E01);
  • persone disoccupate in senso stretto iscritte a un Centro per l’impiego e alla ricerca di un’occupazione, con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 8.263,31 euro nel caso di persona singola, incrementato fino a 11.362,05 euro quando il coniuge è a carico e di ulteriori 516,46 euro per ciascun familiare a carico. L’esenzione è estesa a tutti i familiari. (CODICE ESENZIONE E02);
  • persone titolari di pensione sociale o di assegni sociali. L’esenzione si estende ai familiari a carico (CODICE ESENZIONE E03);
  • titolari di pensione minima con più di 60 anni il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro incrementato 11.362,05 euro in presenza di coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE ESENZIONE E04);

Secondo il DM 11 Dicembre 2009  Gazzetta Ufficiale n.302 del 30/12/2009 i cittadini che hanno diritto all’esenzione non possono più attestarla tramite autocertificazione.

La richiesta di esenzione puo’ essere trascritta solo dal medico prescrittore previa verifica della presenza del nominativo del paziente nell’elenco degli esenti per reddito fornito dall’Agenzia delle Entrate. Gli assistiti che non dovessero risultare presenti nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate e che ritenessero di avere i requisiti dovranno recarsi presso gli uffici distrettuali dell’Azienda Sanitaria di appartenenza per richiedere il rilascio di un certificato nominativo di esenzione per reddito.

Ai fini dell’esenzione il reddito complessivo familiare si riferisce sempre a quello dichiarato l’anno precedente. Il nucleo familiare è quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), ovvero è costituito dall’interessato, dal coniuge e dai familiari a carico non fiscalmente indipendenti (ciò con reddito inferiore a 2.840,51 euro). Si sottolinea che una persona in cerca di prima occupazione non è considerata disoccupata ai fini dell’esenzione per reddito. Rilascio del certificato I certificati nominativi di esenzione per reddito sono rilasciati dagli uffici distrettuali dall’azienda Sanitaria di appartenenza. Il diritto all’esenzione viene riconosciuto sulla base del reddito dell’anno precedente. Le autocertificazioni presentate all’Azienda Sanitaria nel 2011 devono quindi basarsi sul reddito percepito nel 2010.

Validità del certificato I certificati nominativi saranno considerati validi fino al 31 marzo dell’anno successivo, in linea con le informazioni sulle esenzioni da reddito rese disponibili dal sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto. Qualora prima della scadenza del certificato vengano meno i requisiti del diritto all’esenzione attestata, il documento non è più valido ed il cittadino è tenuto a non utilizzarlo e ad informare l’Azienda Sanitaria di appartenenza.

ESENZIONI PER INVALIDITA' E PER PATOLOGIE CRONICHE

L’esenzione dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali, dovuta a motivazioni legate all’invalidità accertata da una specifica Commissione medica della Asl di residenza che ne rilascia l’attestato di esenzione, è riservata ai soggetti:

  • invalidi di guerra titolari di pensione (dalla I categoria alla V per tutte le prestazioni ambulatoriali e dalla I categoria alla VIII per la quota fissa per ricetta);
  • invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
  • invalidi civili con indennità di accompagnamento;
  • ciechi e sordomuti;
  • ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ;
  • vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.

Limitatamente alle prestazioni specialistiche direttamente correlate alla patologia invalidante, hanno diritto all’esenzione i soggetti:

  • invalidi di guerra titolari di pensione (dalla V categoria alla VIII per le prestazioni ambulatoriali);
  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
  • coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale;

Tutte queste persone sono anche esonerate, totalmente o limitatamente, dalla quota fissa per la prescrizione della ricetta medica.

Le malattie croniche e invalidanti sono classificate nel Decreto Ministeriale 329/99, come modificato dal Decreto Ministeriale 296/01 e dal regolamento delle malattie rare di cui al Decreto Ministeriale 279/01. Presso il sito del Ministero della salute è disponibile una Banca dati delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ad esse correlate.

Anche l’esenzione per malattie croniche e invalidanti, al pari di quella motivata dall’accertamento di una malattia rara, deve essere richiesta alla propria Asl di competenza, presentando il certificato medico che ne attesta la presenza. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio pubblico che opera nell’ambito del SSN. L’Asl, una volta verificato il riconoscimento della malattia cronica o invalidante, rilascia un attestato in cui sono specificati: la malattia che da diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni, il codice identificativo della malattia e le prestazioni prescrivibili in esenzione dal ticket.

ESENZIONI PER GRAVIDANZA

Decreto Ministeriale  Ministero della Sanità  10 settembre 1998

Art.1.

  • Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell’art. 1. comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche.
  • La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 2 e degli allegati A, B e C.

Art.2.

  • In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se l’anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto.
  • Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista.
  • In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO, IN FUNZIONE PRECONCEZIONALE

Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124  Allegato A Per maggiori dettagli si consiglia di scaricare l’allegato.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO

Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124  Allegato B Per maggiori dettagli si consiglia di scaricare l’allegato.

INDICAZIONI ALLA DIAGNOSI PRECONCEZIONALE

Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124  Allegato C Per maggiori dettagli si consiglia di scaricare l’allegato.