Per poter usufruire delle analisi in regime di convenzionamento il paziente deve presentare:
La normativa vigente sul diritto all’esenzione dal pagamento delle analisi è a disposizione dell’utente. I pazienti non aventi diritto all’esenzione, e in possesso della richiesta di esami sul ricettario del SSN, sono tenuti al pagamento del ticket secondo le Tariffe vigenti, a disposizione del pubblico presso l’Accettazione.
Al termine dell’accettazione viene comunicata all’utente la data e l’ora di consegna del referto. L’elenco degli esami di laboratorio, che la struttura è in grado di effettuare, è riportato in apposito documento INFORMAZIONI AL PUBBLICO, a disposizione presso l’Accettazione.
Il paziente prima di sottoporsi al prelievo è invitato ad informarsi sui tempi previsti per la consegna dei risultati.
(DM 11 Dicembre 2009 Gazzetta Ufficiale n.302 del 30/12/2009)
L’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base del reddito e/o dell’età è riservata a:
Secondo il DM 11 Dicembre 2009 Gazzetta Ufficiale n.302 del 30/12/2009 i cittadini che hanno diritto all’esenzione non possono più attestarla tramite autocertificazione.
La richiesta di esenzione puo’ essere trascritta solo dal medico prescrittore previa verifica della presenza del nominativo del paziente nell’elenco degli esenti per reddito fornito dall’Agenzia delle Entrate. Gli assistiti che non dovessero risultare presenti nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate e che ritenessero di avere i requisiti dovranno recarsi presso gli uffici distrettuali dell’Azienda Sanitaria di appartenenza per richiedere il rilascio di un certificato nominativo di esenzione per reddito.
Ai fini dell’esenzione il reddito complessivo familiare si riferisce sempre a quello dichiarato l’anno precedente. Il nucleo familiare è quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), ovvero è costituito dall’interessato, dal coniuge e dai familiari a carico non fiscalmente indipendenti (ciò con reddito inferiore a 2.840,51 euro). Si sottolinea che una persona in cerca di prima occupazione non è considerata disoccupata ai fini dell’esenzione per reddito. Rilascio del certificato I certificati nominativi di esenzione per reddito sono rilasciati dagli uffici distrettuali dall’azienda Sanitaria di appartenenza. Il diritto all’esenzione viene riconosciuto sulla base del reddito dell’anno precedente. Le autocertificazioni presentate all’Azienda Sanitaria nel 2011 devono quindi basarsi sul reddito percepito nel 2010.
Validità del certificato I certificati nominativi saranno considerati validi fino al 31 marzo dell’anno successivo, in linea con le informazioni sulle esenzioni da reddito rese disponibili dal sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto. Qualora prima della scadenza del certificato vengano meno i requisiti del diritto all’esenzione attestata, il documento non è più valido ed il cittadino è tenuto a non utilizzarlo e ad informare l’Azienda Sanitaria di appartenenza.
L’esenzione dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali, dovuta a motivazioni legate all’invalidità accertata da una specifica Commissione medica della Asl di residenza che ne rilascia l’attestato di esenzione, è riservata ai soggetti:
Limitatamente alle prestazioni specialistiche direttamente correlate alla patologia invalidante, hanno diritto all’esenzione i soggetti:
Tutte queste persone sono anche esonerate, totalmente o limitatamente, dalla quota fissa per la prescrizione della ricetta medica.
Le malattie croniche e invalidanti sono classificate nel Decreto Ministeriale 329/99, come modificato dal Decreto Ministeriale 296/01 e dal regolamento delle malattie rare di cui al Decreto Ministeriale 279/01. Presso il sito del Ministero della salute è disponibile una Banca dati delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ad esse correlate.
Anche l’esenzione per malattie croniche e invalidanti, al pari di quella motivata dall’accertamento di una malattia rara, deve essere richiesta alla propria Asl di competenza, presentando il certificato medico che ne attesta la presenza. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio pubblico che opera nell’ambito del SSN. L’Asl, una volta verificato il riconoscimento della malattia cronica o invalidante, rilascia un attestato in cui sono specificati: la malattia che da diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni, il codice identificativo della malattia e le prestazioni prescrivibili in esenzione dal ticket.
Decreto Ministeriale Ministero della Sanità 10 settembre 1998
Art.1.
Art.2.
Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 Allegato A Per maggiori dettagli si consiglia di scaricare l’allegato.
Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 Allegato B Per maggiori dettagli si consiglia di scaricare l’allegato.
Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 Allegato C Per maggiori dettagli si consiglia di scaricare l’allegato.